Privacy news: il diritto all’oblio non è automatico, conta l’attualità della notizia

Se pensi che basti una decisione favorevole in un procedimento penale per “sparire da Google”, questa notizia ti riguarda. La Corte di Cassazione (ordinanza 26/12/2025 n. 34217) ha chiarito come funziona davvero il meccanismo previsto dall’art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, collegato all’art. 17 del GDPR.

Il caso: una persona, dopo aver ottenuto un decreto di archiviazione, ha chiesto l’annotazione prevista dalla norma e poi ha domandato a Google la deindicizzazione di tutti gli URL legati alla vicenda. Google non ha aderito; il ricorso al Garante è stato ritenuto infondato e il Tribunale ha respinto la domanda. La Cassazione ha confermato l’impostazione: l’annotazione del giudice non obbliga automaticamente il motore di ricerca a deindicizzare tutto, senza ulteriori valutazioni.

Il punto chiave è il bilanciamento: da un lato il tuo diritto all’oblio e alla protezione dei dati, dall’altro l’interesse pubblico all’informazione e alla cronaca. Se un dato è stato pubblicato legittimamente, può restare online finché le ragioni della pubblicazione sono ancora attuali. Solo quando la notizia diventa davvero obsoleta (cioè la finalità informativa viene meno) puoi avere basi più solide per chiedere oscuramento, “congelamento” o deindicizzazione.

Per te, imprenditore o professionista: prima di investire tempo e soldi in richieste “a tappeto”, valuta tre cose: quanto è recente la vicenda, che ruolo pubblico ricopri, e se esiste ancora un interesse concreto del pubblico a trovarla cercando il tuo nome. Il diritto all’oblio esiste, ma va dimostrato caso per caso.

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