
Privacy news: la polizia può raccogliere dati biometrici solo se sono strettamente necessari (sentenza CGUE)
Se ti capita di sentir parlare di “rilievi segnaletici” (foto, impronte digitali e altri dati biometrici raccolti dalla polizia), oggi hai un punto fermo in più: la Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-371/24) ha chiarito che questi dati possono essere raccolti solo quando è strettamente necessario per un’indagine penale.
In pratica, non basta che tu sia “sospettato” in modo generico o che ci siano ragioni plausibili: la mera esistenza di un sospetto non giustifica automaticamente la raccolta di impronte o fotografie. Ogni decisione deve essere valutata caso per caso e deve avere una motivazione chiara (anche breve), così tu puoi capire il perché della misura e, se serve, esercitare il tuo diritto di ricorso.
La Corte è netta anche su un punto molto concreto: una legge nazionale che rendesse questi rilievi sistematici, senza che la polizia possa verificare la necessità individuale, sarebbe contraria al diritto UE perché porterebbe a una raccolta “generalizzata e indifferenziata” di dati biometrici. Inoltre, la norma nazionale deve indicare con precisione le finalità concrete della raccolta.
E se ti rifiuti? La sanzione penale per il rifiuto può essere legittima solo se la richiesta di raccolta era davvero “strettamente necessaria” e se la sanzione rispetta il principio di proporzionalità. Tradotto: niente automatismi, e più garanzie su un tipo di dato che, essendo “sensibile”, merita una protezione rafforzata.
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